Cos’è il Reverse Charge?

È il meccanismo dell’inversione contabile (dall’inglese reverse charge) introdotto dall’articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972, che praticamente elimina la detrazione dell’Iva sugli acquisti.

Per effetto del Reverse Charge, l’acquirente di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta al posto del venditore.

Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l’effetto della imposta

 

Chi ne usufruisce?

Se il cliente, possessore di partita iva, ha specificato nell’oggetto sociale dell’azienda rivendita di telefonia, informatica, elettronica e si (auto)qualifica, di fronte ai propri fornitori, come imprenditore o professionista, che quindi rivende i prodotti acquistati, l’Iva non gli viene applicata. Se invece il cliente è un consumatore finale, l’Iva gli dovrà essere addebitata.

 

Categorie merceologiche applicate con meccanismo reverse charge:

Telefonia cellulare

CPU

Notebook

Tablet

Console di gioco

Per usufruire del reverse charge è indispensabile che nella visura camerale venga indicato nel codice di attività la vendita delle categorie elencate.